ALBO PRETORIO D'EMERGENZAAMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALBO PRETORIO SERVIZI ONLINE BANDI DI CONCORSO QUOTIDIANO DELLA PA SUE ONLINE CALCOLO IMU IBAN PAGO PA ELEZIONI PAGO PA TRASPARENZA RIFIUTI RICHIESTA CITTADINANZA JURE SANGUINIS VARIANTE PUC
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili:
Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l''occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i parchi, parcheggi, zone di transito, di sosta gratuita etc., purché chiaramente identificate, fermo restando l'imponibilità delle aree scoperte operative;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/1999.
Le tariffe della TARI vengono deliberate dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dipende dalla natura dei costi.
I costi da attribuire alla parte fissa sono:
- costi fissi relativi alle componenti essenziali del servizio:
CARC: costi amministrativi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso,
CGG: Costi Generali di Gestione, tra cui almeno la metà del costo del personale
CCD: Costi Comuni Diversi
AC: Altri costi
CSL: Costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche
CK: Costi di uso del capitale
- costi variabili dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti:
CRT: costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
CTS: costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati
CRD: costi di raccolta differenziata per materiale
CTR: costi di trattamento e riciclo
In conformità al piano finanziario e secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina della TARI, le singole misure tariffarie vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, le quali hanno il fine di consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione mediante il piano finanziario, dell’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione stesso.
Tali regole hanno l’intento di “calibrare” la tariffa ad una produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche dipende sia dai metri quadri occupati sia dalle attività svolta. Per le utenze domestiche le due variabili che determinano la potenzialità del rifiuto sono i metri quadri e il numero degli occupanti l’immobile.
Il primo step è suddividere i costi del piano finanziario in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche.
Le utenze domestiche si dividono in 6 categorie in base al numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche si dividono in relazione all’attività svolta in 30 tipologie.
In assenza di rilevazioni puntuali, si è ritenuto di procedere ad una determinazione "per differenza", applicando i coefficienti di produzione dei rifiuti espressi in kg/mq annuo, i Kd, delle utenze non domestiche stabiliti nel DPR 158/99 allegato 1 tab.4a, è stato possibile ottenere la quantità potenziale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in base alla superficie complessiva, e per differenza calcolare la quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.
Stabilita questa macro divisione si procede per le utenze non domestiche a definire la quota relativa ai costi fissi: sempre facendo appello ai parametri del DPR n. 158/1999 sopra citato, si definiscono le tariffe a seconda del ‘peso’ che le diverse attività esprimono rispetto alla componente fissa di costo. Lo stesso procedimento si opera per la parte variabile.
Stesso procedimento viene seguito per la tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche.
Per definire quanto un utenza non domestica debba pagare si moltiplicano i mq dichiarati dall’utenza stessa per la tariffa totale unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa).
Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati dall’utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è quindi imposta al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente dai mq.
Nuclei familiari composti anagraficamente da 5 o più persone: tariffa ridotta del 15%.
Bar, caffè, pasticcerie senza slot machine, videolottery terminal, apparecchi con vincite in denaro o similari: tariffa ridotta del 60% sulla quota fissa.
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: tariffa ridotta del 20%.
Abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di 6 mesi all'anno: tariffa ridotta del 20%.
Fabbricati rurali ad uso abitativo: tariffa ridotta del 20%.
Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE), pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: l'imposta è applicata nella misura ridotta di due terzi.
Volontari civici iscritti all'Albo dei Volontari, sezione volontari del verde: tariffa ridotta del 30% (comma 5, art. 23 Regolamento).
Utenze non domestiche che avviano a recupero i rifiuti assimilati: riduzione della quota variabile della tariffa rapportata alla quantità di rifiuti avviata a recupero (art. 21 Regolamento).
Utenze non domestiche che producono e distribuiscono beni alimentari: abbattimento tariffario rapportato alla quantità di beni alimentari ceduti gratuitamente (art. 23 bis Regolamento).
Imposte applicabili ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per cento, come stabilita, per l’anno 2020, dalla Provincia di Monza e della Brianza con decreto deliberativo n. 96 del 3 ottobre 2019
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta:
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2: vedi il seguente link di
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